L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21688 del 19 settembre 2017 ha fornito precisazioni importanti nel rapporto che sussiste fra l’assegno di mantenimento e la negazione dell’esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli da parte di un genitore; casistica purtroppo frequente nei genitori separati o divorziati. Talune volte infatti, un genitore decide di sospendere l’assegno di mantenimento nel tentativo di indurre l’allora coniuge a non impedirgli di frequentare e vedere i suoi figli.
La Corte di Cassazione ha precisato che tra l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex coniuge, e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma, di talché è arbitraria, e non idonea a far venire meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la sospensione del pagamento dell’assegno divorzile adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequenza dei figli. Pertanto, anche se un ex coniuge impedisce all’altro ex coniuge di vedere i figli, quest’ultimo non può arbitrariamente decidere di sospendere l’assegno di mantenimento.
Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile n. 21688 del 2017: Ordianaza Cassazione Civile n. 21688 del 2017