Recentemente la Corte di Cassazione ha dichiarato che il principio di bigenitorialità non può comportare la effettualità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori, escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano incompatibili con le condizioni economiche dei genitori. Inoltre la Corte ha dichiarato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Pertanto le spese straordinarie per i figli, nel caso di genitori divorziati e/o separati, vanno sostenute anche se non sono condivise. (Corte di Cassazione con la sentenza 12013 del 2016 della sesta sezione civile).