La Cassazione con la recente sentenza n. 11870/2015 ha stabilito che: “se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all’assegno da parte dell’ex marito”.
La Cassazione con la recente sentenza n. 11870/2015 ha stabilito che: “se la moglie ha idonea capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, può ben andare a lavorare e non ha diritto all’assegno da parte dell’ex marito”.