Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. Pertanto è priva di qualsiasi pregio l’asserzione relativa alla pretesa impossibilità o difficoltà del conducente di constatare, in ragione del buio della sera, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportato, in violazione di un ben preciso obbligo incombente sul conducente del veicolo. Nel caso specifico la Cassazione ha rigettato il ricorso del conducente di un veicolo che, a seguito di un incidente nel quale perdeva la vita il trasportato, si difendeva asserendo l’impossibilità o la difficoltà di verificare a causa del buio, l’uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato. (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 11429 del 9 marzo 2017- Presidente Vincenzo Ronnis, Relatore Daniele Cenci).
La sentenza può essere scaricata dal servizio on-line dal sito della Corte di Cassazione SentenzeWeb al seguente link: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/ ( inserire nel campo “Parole o Numero/Anno sentenza” il seguente numero 11429/2017 ).