Sono esenti dall’imposta di registro tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio, senza che venga in rilievo alcuna distinzione tra accordi, comportanti trasferimenti immobiliari, integranti il contenuto essenziale della separazione ed accordi analoghi tra i coniugi stipulati in occasione della separazione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016, cambiando radicalmente l’indirizzo giurisprudenziale sino ad oggi prevalente. La Corte di cassazione, con la sentenza, ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna aveva considerato esentasse un trasferimento immobiliare tra ex coniugi che invece, per il fisco, non doveva reputarsi tale.