Se i figli maggiorenni, studenti universitari anche fuori sede, godono di una borsa di studio o percepiscono un reddito seppur saltuario, il mantenimento può essere limitato al contributo mensile ordinario già stabilito.
L’Incremento delle spese derivanti dal trasferimento di entrambi i figli in una nuova sede universitaria è compensato dalla sia pur saltuaria capacità reddituale degli stessi figli, i quali hanno dimostrato di poter avere, percependo borse di studio universitarie, idonee ad abbattere i costi di permanenza nella sede universitaria, e svolgendo attività lavorative, estive e/o collaterali allo studio, tali da incrementare le loro disponibilità finanziarie, di non gravare stabilmente e esclusivamente sui contributi economici dei genitori. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 14 gennaio 2016, n. 439.