La Corte di Cassazione nel maggio 2020 ha esaminato una controversia, incominciata da una madre nei confronti dell’ex convivente, quest’ultimo aveva tagliato qualsiasi rapporto comunicativo con la compagna, e non provvedeva nel contempo a versare alla ex i soldi per mantenere il bambino, figlio naturale nato dalla coppia precedentemente convivente.
Cessata la convivenza, passato un congruo arco di tempo e non riuscendo a riappacificarsi, la madre, a causa delle difficoltà di carattere economico, decide di citare in giudizio l’ex convivente per farsi riconoscere una parte delle spese sostenute per il figlio minore, chiedendo di fatto un contributo per il mantenimento.
Il provvedimento del tribunale territoriale è appellato dalla ricorrente per il riconoscimento di una somma superiore a quella stabilita, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento di quanto chiesto dalla madre, eleva l’importo del contributo mensile a carico del padre. A seguito di tale pronuncia e in forza a quanto stabilito nella stessa, la donna notifica all’ex compagno un atto di precetto per il pagamento degli arretrati non versati a titolo di mantenimento mensile del figlio, calcolati dalla data dell’originaria domanda giudiziale e per un importo complessivo di 106.468,60 euro. Il padre si oppone alla richiesta avanzata dalla ex convivente, ritenendo che il dovuto debba partire dalla data del relativo decreto o al limite da quello del decreto del tribunale. Per dirimere il dubbio si arriva fino alla Corte di Cassazione che con l’Ordinanza n. 8816 del 2020 indica il seguente principio: “la decisione del tribunale relativa all’obbligo di mantenimento del figlio naturale da parte del genitore non affidatario, retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure se successiva all’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale e produce effetti con la medesima decorrenza”.
In conclusione la Cassazione con tale Ordinanza chiarisce da quando comincia a decorrere l’obbligo di mantenere il figlio naturale da parte del genitore non affidatario nel caso in cui venga a cessare la coabitazione con l’altro genitore.
Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione sez. Civile n. 8816 del 2020: Corte di Cassazione Ordinanza n. 8816 del 2020
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