A fine settembre 2020 la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24145 del 30 ottobre 2020, ha esaminato il caso di una cessione di azienda e la relativa posizione dei lavoratori se hanno o meno il diritto a conservare l’elemento distinto della retribuzione.
La Corte rammenta che l’art. 2112 Codice Civile assicura a favore dei dipendenti dell’imprenditore che trasferisce l’azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l’impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore. Il compenso forfettario della prestazione resa oltre l’orario normale di lavoro accordato al lavoratore per lungo tempo, ove non sia correlato all’entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce attribuzione patrimoniale che, con il tempo, assume funzione diversa da quella, originaria, tipica del compenso dello straordinario, e diviene un superminimo che fa parte della retribuzione ordinaria e non è riducibile unilateralmente dal datore di lavoro (Cass.12/01/2011 n. 542 e 05/01/2015 n. 4).
In conclusione con tale Ordinanza gli Ermellini ricordano che l’art. 2112 c.c. assicura a favore dei dipendenti dell’imprenditore che trasferisce l’azienda o un suo ramo la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l’impresa cedente e mira alla tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore.
Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 24145 del 30 ottobre 2020: Corte di Cassazione Ordinanza n. 24145 del 2020
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