La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12794 del 2021, ha esaminato la tematica dell’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche per determinare o meno l’addebito della separazione, nel caso di un tradimento provato in giudizio dalla moglie con le chat di Whatsapp dell’ex marito con la sua l’amante.
Il caso in esame aveva inizio presso il Tribunale di Pistoia che esprimeva la separazione giudiziale dei coniugi, addebitando la separazione al marito sulla base di messaggi whatsapp tra il marito e l’amante prodotti in giudizio dalla moglie e sulla base di dichiarazioni dei testimoni resi in sede di udienza. L’uomo successivamente presentava impugnazione presso la Corte di Appello di Firenze, che confermava l’addebito della separazione e riformava solo in tema di assegno di mantenimento dei figli. L’ex marito non accettava l’addebito e pertanto ricorreva in Cassazione sostenendo di aver smentito in più occasioni di essere l’autore dei messaggi Whatsapp e che gli indizi comparsi nel procedimento non erano gravi, precisi e concordi tanto da provare la relazione extraconiugale.
La Cassazione, con la sentenza indicata in epigrafe, determina che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 17 febbraio 2015, n. 3122). In tal senso, non possono quindi ritenersi espressive del dedotto disconoscimento le deduzioni, richiamate dal ricorrente (ex marito), secondo cui lo stesso non aveva mai dato inizio ad alcuna relazione affettiva in costanza di matrimonio. Inoltre, l’ex marito non ha mai negato la riferibilità alla sua persona dei messaggi WhatsApp che dimostrano una relazione sentimentale extraconiugale, oggetto anche di una confessione stragiudiziale e causa del fallimento della mediazione coniugale intrapresa.
In conclusione, come si evince da quanto sopra indicato, la Cassazione conferma l’addebito della separazione all’ex coniuge infedele che non riesce a disconoscere i messaggi Whatsapp che ne dimostrano la sua relazione extraconiugale.
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