Forzare la donna al rischio di una gravidanza, mediante l’eiaculazione interna al termine del rapporto, costituisce violenza sessuale. Il rigetto di un simile esito del rapporto sessuale rientra pienamente all’interno della libertà di autodeterminazione sessuale del singolo.
Vi è abuso sessuale laddove, anche di fronte a un rapporto consenziente se non addirittura desiderato, l’eiaculazione in vagina avviene contro il volere della donna: la circostanza risulta sufficiente a caratterizzare in senso negativo il rapporto sessuale, che pure la partner aveva inizialmente accettato
Cassazione sentenza n. 9221/2016 del 7.03.2016.