Di recente la Corte di Cassazione ha emesso un’importante Ordinanza accogliendo il ricorso presentato da un ex coniuge mirante ad annullare la decisione di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore e del trasferimento del bambino in una casa-famiglia, dichiarando così illegittimo qualsiasi richiamo alla sindrome da alienazione parentale.
Per PAS – “alienazione parentale” dobbiamo intendere il rifiuto psicologico da parte di un figlio verso uno dei due genitori a causa dell’influenza dell’altro genitore; di solito tale meccanismo si verifica, talune volte, durante il processo di separazione o di divorzio, ovvero in tutti i contesti in cui la conflittualità genitoriale fra i vari ex-coniugi è molto accesa. In sintesi si riporrebbe in atto una sorta di plagio nei confronti del minore, per allontanare definitivamente l’altro genitore. Prima della recente Ordinanza, in diversi casi, sia i giudici che i servizi sociali, hanno fatto orientamento per motivare l’allontanamento dei figli dal genitore ritenuto “responsabile” del plagio.
La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 9691 del 24 marzo 2022, indica che il richiamo alla sindrome d’alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientificodi provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori, in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale di uno dei genitori (nel caso specifico in esame della madre) e indica che la decisione della Corte d’Appello ha inteso realizzare il diritto alla bigenitorialità rimuovendo la figura genitoriale della madre e ciò sulla base di apodittiche motivazioni che richiamano le consulenze tecniche, tutte volte all’accertamento dell’alienazione parentale, nonostante la stessa sia notoriamente un costrutto ascientifico.
Inoltre gli Ermellini rilevano che l’autorità giudiziaria di merito ha del tutto omesso di considerare quali potrebbero essere le ripercussioni sulla vita e sulla salute del minore di una brusca e definitiva sottrazione dello stesso dalla relazione familiare del genitore alienato (in questo caso la madre), con la lacerazione di ogni consuetudine di vita, ignorando che la bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore.
Nel contempo la Cassazione ribadisce che in tema di affidamento dei figli minori l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse. Pertanto l’autorità giudiziaria dovrà tenere presente l’ascolto del minore, adempimento necessario a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo.
Si sottolinea, inoltre, che già la stessa Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in materia; per esempio nel 2019 con la sentenza n. 13274, aveva stabilito che l’affido esclusivo di un minore a un genitore non poteva essere basato soltanto su una diagnosi di PAS. Nel 2021 la Cassazione con l’Ordinanza n. 25339 pronunciava l’affidamento esclusivo al padre una volta constatato l’atteggiamento ostinato della madre volto ad impedire all’altro genitore l’accesso al figlio, annullando così l’affidamento del bambino ai servizi sociali con il collocamento presso la madre.
La Corte di Cassazione, I Sez. civ., con ordinanza n. 9691/2022 pubblicata in data 24/03/2022, si è pronunciata in modo determinante sui diritti dei minori divenendo sicuramente un punto di giurisprudenza per il futuro.
Scarica in pdf l’Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022, della Corte di Cassazione I Sez. Civile: Corte di Cassazione Ordinanza n. 9691 del 2022 del 24 marzo 2022