Solo due anni di matrimonio sono insufficienti a far venire meno l’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento all’ex coniuge affetto da disturbi bipolari che lo rendono inabile al lavoro.
L’ex coniuge va sostenuto comunque con la corresponsione dell’assegno divorzile.
È illogico sostenere che una breve durata del matrimonio possa costituire “ragione da sola sufficiente per escludere l’assegno divorzile”. Per cui, se uno dei due coniugi ha un reddito inferiore rispetto a quello dell’altro, vedendo quindi peggiorare il proprio tenore di vita rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, ha diritto all’assegno di mantenimento in ragione del disturbo bipolare a prevalente componente depressiva che rende di fatto impossibile lo sviluppo di una qualche carriera lavorativa.
Corte di cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 gennaio – 11 marzo 2016, n. 4797.