Dovranno designare obbligatoriamente un Responsabile della protezione dei dati personali:
a) amministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie;
b) tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati;
c) tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.
• Un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento possono comunque designare un Responsabile della protezione dei dati personali anche in casi diversi da quelli sopra indicati.
• Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico Responsabile della protezione dei dati.

Infografica del Responsabile della protezione dei dati personali:

DPO

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