L’approvazione del Regolamento e della Direttiva in materia di protezione dei dati personali (14 Aprile 2016) rappresentano per l’Unione Europea un traguardo importante. La pubblicazione in GUUE dei testi del pacchetto dovrebbe avvenire entro 45 giorni circa dall’approvazione in seconda lettura.
Si riportano alcuni comma dell’Articolo 4 del regolamento approvato il 14.04.2016: DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1) “DATO PERSONALE”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
4) “PROFILAZIONE”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5) “PSEUDONIMIZZAZIONE”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.