Vi è congrua motivazione nella sentenza anche con riferimento all’elemento istruttorio dello scontrino dell’etilometro con la dicitura “volume insufficiente”, posto che tale dicitura non inficia di per sè l’attendibilità e la validità del test. La misurazione, in altri termini, non può ritenersi inficiata dall’inspirazione di un volume d’aria minimo; anzi, può dirsi acquisita, in nome del favor rei, una misurazione verosimilmente inferiore per difetto al reale, della quale ovviamente il prevenuto non ha motivo di dolersi. L’insufficienza del quantitativo d’aria immessa nell’etilometro non esclude che l’apparecchio sia in grado di rilevare il tasso di etilemia; qualora lo strumento pervenga alla misurazione dell’etilemia, nonostante il volume insufficiente d’aria in esso inspirata dal prevenuto, ma tale comunque da consentirne il funzionamento, il tasso alcolemico così riscontrato (da ritenersi inferiore a quello che si sarebbe rilevato nel diverso caso di immissione di un volume d’aria invece “sufficiente”) può essere assunto a fondamento della decisione. (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 09/05/2016 n° 19161).
Pertanto la misurazione effettuata dall’alcoltest è valida anche se il conducente dell’autoveicolo ha soffiato un volume d’aria insufficiente.