E’ il principio sancito dal Garante per la protezione dei dati personali nel dichiarare infondato il ricorso (doc. web n. 4988654) di un ex terrorista che chiedeva la deindicizzazione di alcuni articoli, studi, atti processuali in cui erano riportati gravi fatti di cronaca che lo avevano visto protagonista tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Di fronte al mancato accoglimento delle sue richieste da parte di Google, l’interessato ha presentato un ricorso al Garante sostenendo di non essere un personaggio pubblico ma un libero cittadino al quale la permanenza in rete di contenuti così risalenti nel tempo e fuorvianti rispetto all’attuale percorso di vita, cagiona gravi danni dal punto di vista personale e professionale. Nel dichiarare infondato il ricorso, l’Autorità ha rilevato che le informazioni di cui si chiede la de-indicizzazione fanno riferimento a reati particolarmente gravi, che rientrano tra quelli indicati nelle Linee guida sull’esercizio del diritto all’oblio adottate dal Gruppo di lavoro dei Garanti privacy europei nel 2014, reati per i quali le richieste di de-indicizzazione devono essere valutate con minor favore dalle Autorità di protezione dei dati, pur nel rispetto di un esame caso per caso. Secondo il Garante, poi, le informazioni hanno ormai assunto una valenza storica, avendo segnato la memoria collettiva. Il Garante ritenendo quindi prevalente l’interesse del pubblico ad accedere alle notizie in questione, ha dichiarato infondata la richiesta di rimozione degli url indicati dal ricorrente ed indicizzati da Google. (fonte: Garante per la protezione dei dati personali).