Il ricorrente accusa i giudici nazionali che non hanno messo in atto misure che gli avrebbero consentito di mantenere il rapporto con la figlia e hanno quindi permesso di tempo alla sua ex moglie di disegnare il bambino contro di lui. Ha denunciato l’inerzia delle autorità al comportamento di NR, sostenendo che non hanno compiuto sforzi né adottato misure provvisorie per consentire loro di esercitare il suo diritto e prevenire alienazione parentale che sarebbero stati osservati con la figlia. Si affida a degli articoli 8 e 14 della Convenzione che presumibilmente discriminato dai giudici come un padre. Sempre il ricorrente sostiene che le misure di prevenzione alienazione genitoriale stabilita dalle corti dal 2008 e che la decisione del 2010, che aveva ottenuto la custodia insieme con la sua exmoglie non è stata eseguito. Inoltre il ricorrente ha anche lamentato una violazione delle decisioni iniziali da parte dei giudici e quelli imposti da allora in poi. Egli critica i giudici per aver permesso la residenza principale del bambino nella madre e gli permette di nuocere allo sviluppo dei bambini, e questo nonostante il parere di molti esperti, la fallacia di accuse di abusi sessuali avviato nei suoi confronti da NR, sospensione della potestà genitoriale della stessa e la comparsa della sindrome di alienazione genitoriale è stata osservata nei bambini (traduzione non ufficiale).


link della sentenza della CEDU del 23.06.16: http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164523#{“itemid”:[“001-164523”]}

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