La querela relativa ad una diffamazione avvenuta online sui “social network” (per esempio Facebook, Google+, LinkenId, Twitter, blog, ecc.) deve essere presentata entro il termine di 3 (tre) mesi come previsto dall’art. 124 co. 1 c.p..
I tre mesi decorrono dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza piena e particolareggiata consapevolezza delle espressioni ingiuriose immesse sul sito web.
In allegato interessante sentenza del Tribunale di Lucca che per una diffamazione su Facebook ha dovuto pronunziare immediata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, ai sensi dell’articolo 529 c.p.p. in quanto la querela è stata presentata quattro mesi di distanza dalla notizia di reato.
tribunale-lucca-sentenza-1596-2016-pdf
Proposta di legge su videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani
5 Ottobre 2016RISOLUZIONE ONLINE DELLE CONTROVERSIE PER ACQUISTI SU INTERNET
8 Ottobre 2016Diffamazione online su Facebook: tempistica per la querela
La querela relativa ad una diffamazione avvenuta online sui “social network” (per esempio Facebook, Google+, LinkenId, Twitter, blog, ecc.) deve essere presentata entro il termine di 3 (tre) mesi come previsto dall’art. 124 co. 1 c.p..
I tre mesi decorrono dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza piena e particolareggiata consapevolezza delle espressioni ingiuriose immesse sul sito web.
In allegato interessante sentenza del Tribunale di Lucca che per una diffamazione su Facebook ha dovuto pronunziare immediata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale, ai sensi dell’articolo 529 c.p.p. in quanto la querela è stata presentata quattro mesi di distanza dalla notizia di reato.
tribunale-lucca-sentenza-1596-2016-pdf