Non si può invocare il diritto all’oblio per vicende giudiziarie di particolare gravità e il cui iter processuale si è concluso da poco tempo. In questi casi prevale l’interesse pubblico a conoscere le notizie. Con questa motivazione, il Garante privacy ha dichiarato infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli presentata da un ex consigliere comunale coinvolto in un’indagine per corruzione e truffa (fonte: il Garante per la protezione dei dati personali).
Link del Garante della Privacy relativo al provvedimento in epigrafe con doc. web. numero 5690378: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5690378