La Corte costituzionale boccia la disciplina prevista dal Codice dell’ordinamento militare (Dlgs 66/2010, n. 66) dichiarando costituzionalmente illegittima l’automatica cessazione dal servizio dei militari per la perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, senza dunque lo svolgimento di un procedimento disciplinare ad hoc. La disparità di trattamento non trova ragionevole giustificazione, considerato che la Corte Costituzionale ha già avuto occasione di affermare che il peculiare status dei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, non può costituire di per sé una valida ragione a sostegno di una discriminazione del personale militare rispetto agli impiegati civili dello Stato sotto il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altresì strumentali al buon andamento dell’amministrazione militare (sentenza n. 126 del 1995). Quanto sopra è stato stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 268 del 15 dicembre 2016, bocciando gli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del Codice dell’ordinamento militare (Dlgs 66/2010, n. 66) – Paolo GROSSI Presidente, Marta CARTABIA Redattore, Roberto MILANA Cancelliere.
Scarica in file pdf la sentenza della Corte Costituzionale n. 268 del 2016: corte-costituzionale-sentenza-n-268-del-2016