Il Secondary ticketing (o reticketing) è un fenomeno operoso su internet e non è altro che il mercato di biglietti parallelo a quello autorizzato che offre in vendita biglietti per ogni genere di eventi e/o spettacoli. Questo fenomeno fa si che i biglietti si esauriscano sul sito del rivenditore ufficiale allo scoccare della vendita online, ma allo stesso tempo siano invece disponibili, a prezzi molto elevati sui siti di “secondary ticketing”. Queste dinamiche di accaparramento dei biglietti ha creato una nuova fisionomia di bagarini online nell’era di internet, che possiamo definire “bagarini 2.0”. I “bagarini 2.0”, per comprare i biglietti usano software sofisticati, in grado di comprare velocemente grandi quantità di tagliandi e di aggirare il meccanismo di limitazione delle vendite che impedisce di fare contemporaneamente più transazioni sul sito ufficiale. Purtroppo diverse piattaforme commerciali di vendita di biglietti online non sono ancora dotate di software identificativi come il codice di sicurezza captcha (completely automated public Turing test to tell computers and humans apart) che obbliga il committente a superare un test per effettuare l’acquisto online. L’opinione pubblica è venuta a conoscenza della problematica Secondary ticketing grazie ai due servizi televisivi delle Iene a Novembre 2016, che hanno acceso i riflettori sulla questione, approfondendo il tema di come opera il business del commercio dei biglietti online in occasione del concerto dei Coldplay.
Il Tribunale di Roma, con una ordinanza pubblicata il 5 dicembre 2016, ha visto il foro capitolino accogliere in parte il ricorso d’urgenza formulato dalla SIAE in merito alle date del concerto dei Coldplay per il luglio 2017 a San Siro; in tale occasione il Tribunale si è pronunciato sulla domanda cautelare proposta dalla Società Italiana degli Autori ed Editori. Con l’ordinanza n. 69110/2016 il Tribunale di Roma inibisce a Live Nation 2 S.r.l., Seatwave Ltd, Ticketbis Sociedad Limitada, Viagogo AG l’ulteriore vendita, diretta o indiretta, sul mercato secondario dei biglietti dei concerti dei Coldplay del 3 e 4 luglio 2017 allo stadio di San Siro a Milano, acquistati sul mercato primario offline direttamente dalla Live Nation 2 o tramite i suoi distributori ufficiali, TicketOne e Best Union, nonché di quelli precedentemente acquistati sul mercato primario online da Seatwave, Ticketbis e Viagogo tramite programmi informatici in grado di aggirare il limite massimo di biglietti vendibili a ciascun consumatore finale. Viene successivamente fissata una penale di euro 2.000,00 per ogni ulteriore biglietto venduto in violazione dell’ordine di inibizione e condanna le imprese al pagamento delle spese legali. Non viene invece accolta la domanda di sequestro dei siti di “secondary ticketing”. (Ordinanza n. 69110/2016 del Tribunale di Roma – IX Sezione Civile – Giudice designato Fausto Basile)