L’articolo 20 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati. Il RGPD, introdotto dal Regolamento (UE) 2016/679, è entrato ufficialmente in vigore il 24 maggio 2016 e che sarà direttamente applicato in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018. Il nuovo diritto alla portabilità intende promuovere il controllo degli interessati sui propri dati personali, facilitando la circolazione, la copia o la trasmissione dei dati da un ambiente informatico all’altro.
Il diritto in questione offre anche la possibilità di “riequilibrare” il rapporto fra interessati e titolari del trattamento tramite l’affermazione dei diritti e del controllo spettanti agli interessati in rapporto ai dati personali che li riguardano. Il diritto alla portabilità dei dati permette di fare le seguenti cose:
- ricevere dati personali trattati da un titolare e conservarli su un supporto personale in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli a un altro titolare (ad es., recuperare l’elenco dei brani musicali preferiti detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte si sono ascoltati determinati brani);
- trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento (ad es., un diverso fornitore di servizi).
Si allegano alla presente linee guida per la consultazione pubblica sul “diritto alla portabilità dei dati” (WP242): Linee guida sul diritto alla portabilità dei dati – WP 242
In foto la infografica realizzata dal Garante per la protezione dei dati personali sul diritto alla portabilità dei dati. (Fonte il Garante per la protezione dei dati personali)