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Adozione di un minore da parte di coppia omogenitoriale coniugata all’estero

Di recente la Corte di Cassazione ha stabilito che può essere riconosciuta nel nostro ordinamento la sentenza, pronunciata da giudice straniero, di adozione piena di un minore, da parte di coppia omogenitoriale coniugata all’estero il cui matrimonio sia stato riconosciuto in Italia in quanto non contraria all’ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse del minore ed al mantenimento della stabilità della vita familiare, venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali, trovando applicazione la disciplina legislativa di diritto internazionale privato prevista negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995 e non quella riguardante l’adozione internazionale. adozione coppia omogenitoriale avvocato diritto di famiglia

Il preminente interesse del minore, alla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di adozione, e quindi il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica. Nella specie, le adozioni, sul riconoscimento in Italia è sorta contestazione, interessano due donne, congiunte, ed hanno riguardato, contestualmente, ciascuna il figlio biologico dell’altra. Non risulta esservi, quindi, contrasto con quanto già stabilito dalla Corte in ordine al fatto che la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con effetti legittimati non può avere mai luogo ove contraria ai principi fondamentali che regolano nello stato il diritto di famiglia e dei minori, tra i quali v’è quello secondo cui l’adozione legittimamente è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 183 del 1983 (Cass. 6078/2006; Cass. 3572/2011).

Quanto sopra è stato stabilito dalla Cassazione con l’Ordinanza n. 14007 del 31/05/2018 presidente: P. Campanile e relatore: G. Iofrida.

 

Scarica in pdf l’ordinanza n. 14007/2018 della Corte di Cassazione: l’ordinanza n. 14007 del 2018 Corte di Cassazione

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