Gli organi di Polizia stradale, nel dare corso all’accertamento strumentale del tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 186, comma 4, cod. strada, devono avvertire il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Segnatamente, atteso che la verifica tecnica di cui si tratta prende avvio con la richiesta rivolta al conducente del veicolo di sottoporsi al test strumentale, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore si qualifica come un presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della procedura medesima e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato.
In conclusione, deve formularsi il seguente principio di diritto: “l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto dagli organi di Polizia stradale al conducente del veicolo, nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test; tale avvertimento deve essere dato anche in caso di rifiuto alla effettuazione dell’accertamento da parte dell’interessato”. In tali termini, viene emendato l’errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata, con riguardo all’ambito di operatività dell’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore.
Corte di Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21/11/2016 n° 49236.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 492336/2016: cassazione-n-49236-del-2016