Il quesito che molti si pongono è se spetta o meno il diritto di percepire l’assegno di mantenimento l’ex moglie divorziata, la quale si ostina a non cercare un lavoro pur essendo ancora relativamente giovane ed in buona salute. L’esame di tale problema è stato esaminato recentemente dalla Corte di Cassazione con una recente Ordinanza n. 2653 del 2021 che sarà destinata in futuro a essere applicata a fattispecie di casistiche analoghe.
La Cassazione infatti ha indicato corretta l’interpretazione della Corte territoriale che ha tenuto conto dell’età, giudicata non particolarmente avanzata, della ex-moglie (ricorrente con 46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa, già svolta occasionalmente, nonché della situazione economica complessiva e di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione. Con tali presupposti la Cassazione ha confermato la revoca dell’assegno divorzile all’ex-moglie affermando il principio che essere inattivi (cioè astenersi a cercare un’occupazione) non comporta in via automatica che l’ex-marito debba mantenere la moglie dopo il divorzio.
La Cassazione pertanto condanna la ricorrente (l’ex-moglie) alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 , oltre euro 100,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge.
Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 2653 Sezione VI Civile del 4 Febbraio 2021: Corte di Cassazione Ordinanza 2653 del 2021