Di recente la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza ordinanza n. 1448 del 23 gennaio 2020, ha preso in esame la problematica di quando il figlio può essere ritenuto economicamente autonomo così da escludere il contributo al suo mantenimento da parte del genitore.
Per quanto sopra indicato la Suprema Corte chiarisce quanto segue:
- l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica;
- il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nel caso indicato nell’ordinanza, di 800 Euro mensili) correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario” (Cass. n. 2171 del 2012);
- Le questioni relative al trasferimento della figlia ed alla vendita di un immobile attingono a fatti sopravvenuti, non deducibili in questa sede.
Pertanto la Cassazione conferma che l’assegno di mantenimento dei figli non può essere rimosso fino a quando lo stesso non abbia raggiunto l’autosufficienza economica.
Scarica in pdf l’Ordinanza n. 1448 del 2020 della Corte di Cassazione: Corte di Cassazione sez. VI Civile 1 ordinanza n. 1448 del 2020
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