La Corte di Cassazione recentemente ha valutato la legittimità della richiesta di una donna sul rimborso dall’ex marito del 50% della spesa da lei sostenuta per l’iscrizione della figlia alla scuola privata e alle ripetizioni a casa.
Per la Suprema Corte, il ricorso proposto dal padre avverso alla sentenza della Corte di Appello, è inammissibile perché in netto contrasto con una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha più volte ribadito il principio secondo il quale, riguardo alla partecipazione alle spese straordinarie rispondenti al maggior interesse dei figli, tra le quali rientrano quelle relative all’istruzione, non è previsto alcun onere di informazione a carico del genitore affidatario, eccetto le ipotesi in cui si tratti di eventi urgenti o eccezionali, sussistendo pertanto a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia adottato validi motivi di dissenso (Cass. Civ. sez. VI nn. 1960/11, 16175/15, 2127/16 e sez. I 19607/2011). Peraltro la Corte di Appello, oltre a non identificare alcun valido motivo di dissenso del Gu. emergente dall’istruttoria, ha anche evidenziato che la Ot. ha sempre cercato inutilmente di informare il Gu. sulle decisioni di spese che voleva effettuare nell’interesse della figlia. Anche il secondo motivo di ricorso presentato dal padre è inammissibile avendo il giudice di prima istanza valutato concretamente quale fosse il superiore interesse della figlia e preso pertanto atto delle difficoltà dalla stessa manifestate nel corso del suo percorso scolastico. Infine il Tribunale di primo grado ha considerato le condizioni economiche del padre e, più in generale, il livello sociale ed economico degli ex coniugi, compatibili con le spese sostenute nell’interesse della prole (la Ot. è dipendente di una società con inquadramento come dirigente e Gu. è ingegnere elettronico e lavora all’estero per una società italiana).
Pertanto con l’ordinanza n. 22029 del 21 settembre 2017 della Corte di Cassazione VI sez. Civile è stato riconosciuto l’obbligo del padre a contribuire al pagamento (nella misura del 50%) delle spese sostenute dalla madre per l’iscrizione ad una scuola privata (oltre alle ripetizioni a casa) della figlia affidatale in sede di separazione.