A proposito di sostegno materiale a seguito di separazione, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni concetti attinenti alla definizione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento. In particolare, in fase di esame, ha dichiarato che la Corte d’Appello ha tenuto conto del maggiore ammontare del reddito mensile del (marito), circa di tre volte superiore rispetto quello della moglie ritenendo tale squilibrio solo parzialmente temperato dall ‘esborso mensile per il canone di locazione del (marito), mentre la (la moglie) vive in un immobile di sua proprietà. Le censure che il ricorrente muove a tale motivazione, tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto in tal modo investendo inammissibilmente il merito della decisione.
La Corte di Cassazione – Civile Ord. Sez. 6 numero 24853 del 2016 con tale orientamento ribadisce che nel determinare l’assegno di mantenimento devono essere valutate tutte le situazioni economicamente rilevanti come nel caso specifico il godimento di un immobile da parte di un ex-coniuge.
Si allega alla presente l’Ordinanza n. 24853 del 2016: ordinanza-corte-di-cassazione-n-24853-del-2016