Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25074/2017 si è espressa sulla possibilità di revocare l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile di un ex-coniuge, se il beneficiario dello stesso instaura una nuova convivenza.
La Cassazione ha sancito che deve essere riconosciuto il diritto all’assegno divorzile all’ex coniuge in seguito ad una nuova relazione sentimentale con un altro compagno/a, se essa non integra i connotati di famiglia di fatto. In tale caso infatti non vi è apporto economico in favore dell’ex-coniuge da parte dell’attuale convivente. Per sollevare l’altro coniuge dal pagamento dell’assegno di divorzio è necessaria la prova della sussistenza di tutti gli elementi idonei a qualificare la nuova unione dell’ex come una famiglia di fatto alla quale l’attuale partner offra uno stabile apporto economico.
Per quanto riguarda, l’incombenza della prova, a dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i suddetti connotati, spetta in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all’assegno divorzile. Infatti nel corso del giudizio di merito, era mancata la prova che il nuovo rapporto intrapreso dal ex coniuge avesse i connotati di una famiglia di fatto, tale da legittimare il venir meno dell’assegno.
Nasce la famiglia di fatto dell’ex coniuge con un’altra persona quando si istaura una convivenza stabile, basata su un progetto e un modello di vita comune caratterizzata da stabilità e continuità, come indicato dalla giurisprudenza della stessa Corte (Cass. civ. n. 3923/2012, nonché n. 6855/2015).
Scarica in pdf l’ordinanza della Corte di Cassazione Sez. Sesta Civile del 13.10.2017: Ordinanaza Cassazione n. 25074 del 2017