Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 174 del 9 gennaio 2020, ha stabilito che l’importo dell’assegno di mantenimento può variare in base al costo della vita del luogo in cui le parti vivono. I giudici della Suprema Corte, così facendo, hanno evidenziato come il costo della vita in Italia possa essere differente a seconda di dove una persona abiti, pertanto se il coniuge che è obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento effettui un trasferimento, da una città in cui il costo della vita è più caro rispetto al luogo di trasferimento, potrebbe pretendere una diminuzione dell’assegno al mantenimento. Nel caso specifico la Cassazione indicava che la Corte territoriale ha rilevato che la situazione economico patrimoniale della Ma. (ex-coniuge) non era di autosufficienza economica e che doveva esserle riconosciuto un contributo a titolo di assegno di divorzio da ridursi rispetto alla decisione di primo grado in relazione all’elevato costo della vita nella città di Roma ove l’obbligato risiedeva ed in considerazione dei costi per cura ed assistenza dovute alle sue condizioni di salute. Sempre nella medesima sentenza, la Cassazione indica che nei procedimenti di separazione e divorzio, gli elementi di fatto che possono incidere sull’attribuzione e determinazione degli obblighi economici, ove verificatisi in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola “rebus sic stantibus” e trovando applicazione il giudizio di revisione ex art. 9 L. n. 898 del 1970 soltanto in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato, dovendo le altre emergenze essere esaurite nei gradi d’impugnazione relativi al merito. (Cass.3925 del 2012 nella quale è affermata l’ammissibilità di nuova domanda anche in corso di causa; 1824 del 2005).
Scarica in pdf la sentenza n. 174 della Corte di Cassazione civile, sez. VI-1 del 9 gennaio 2020: Corte di Cassazione sentenza n. 174 del 2020