Pubblicato da admin alle 9 Maggio 2016 La diffamazione può essere commesso a mezzo di internet, sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (art. 595 comma terzo del Codice Penale), dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti. La bacheca di Facebook è paragonabile ad un mezzo di stampa pertanto si potrebbe incappare nel reato di diffamazione aggravata. […]
Diffamazione aggravata sui social network.