L’art. 229 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, inerente le “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto il Bonus Mobilità che stabilisce un incentivo per biciclette, bici elettriche e monopattini. Il buono mobilità è un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Per ottenerlo tale bonus, bisognerà accedere tramite le proprie credenziali digitali SPID all’applicazione web in via di predisposizione. L’applicazione sarà disponibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell’ambiente entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, quindi entro il 18 luglio 2020. Sicuramente questo bonus incrementerà di molto la micromobilità elettrica visto che fra poco aumenteranno sempre più gli utilizzatori dei monopattini elettrici, dei hoverboard, dei segway e delle biciclette elettriche; tutte soluzioni di micromobilità altamente promettenti in ambito urbano che inducono le persone a limitare l’uso di mezzi pubblici, cercando alternative in grado di garantire maggiore sicurezza e distanziamento sociale.
Vediamo adesso quali sono le norme che inquadrano e regolano l’uso di questi mezzi di mobilità elettrica. Le prime indicazioni di regolamentazione partono dalla legge di Bilancio (legge 145/2018, articolo 1, comma 102) che ha introdotto la possibilità di usare questi mezzi anche in aree pubbliche, finora vietata dal Codice della strada (CdS è stato emanato 18 anni fa, precisamente nel 1992 e non prevede regole in merito all’uso di tali microveicoli). Tale L. 145/2018 indicava che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanasse un proprio decreto per la definizione delle modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada dei dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica. Il Ministro dei Trasporti pro-tempore, il 12 luglio 2019 pubblicava in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 229 del 4 Giugno 2019 (pubblicato in GU n.162 del 12-7-2019) con il quale dava inizio alla sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita’ elettrica. Il decreto prevedeva la circolazione di questi mezzi elettrici su strada, cosa fino a quel momento interdetta; monopattini elettrici, Sewway, Hoverboard e Monowheel possono circolare liberamente su aree pedonali, piste ciclabili e su corsie riservate, a patto che non superino il limite di velocità di 30 Km/h (6 Km/h nelle aree pedonali). La circolazione su strada è limitata solo a determinate aree e solamente in ambito urbano. Tali dispositivi dotati di motore elettrico devono avere una potenza nominale massima non superiore a 500W, possedere segnalatore acustico e delle luci (le luci anteriori e posteriori sono da attivare mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano).
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) della normativa che equipara i monopattini elettrici e i segway con manubrio ai velocipedi, entra ufficialmente in vigore il DM 229 Micromobilità del 4 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 162 del 12 Luglio 2019, che consente la circolazione di questi nuovi mezzi di trasporto nelle strade come se fossero delle vere e proprie biciclette. Infatti la Gazzetta indica che i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Pertanto di fatto questi mezzi iniziano ufficialmente a circolare su strada come fossero biciclette ed essere quindi inseriti nel Codice della strada (art. 1 comma 75 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160).
La legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge cosiddetto “decreto milleproroghe“, ha introdotto, tra le altre, disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica e sui veicoli atipici. La norma, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione, portandolo al 27 luglio 2022, per un più ampio margine temporale utile ad acquisire maggiori elementi di valutazione da porre a fondamento di una futura regolamentazione, ha introdotto, dopo il comma 75, sei nuovi commi all’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Questi nuovi comma contengono la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione e dei segway, hoverboard e monowheel, ovvero di analoghi dispositivi di mobilità personale all’ interno dell’ambito della sperimentazione. Le nuove regole, contenute in una circolare esplicativa del Servizio della Polizia Stradale del 9 marzo 2020, stabiliscono vari aspetti tra cui i limiti di età per la loro conduzione e l’obbligo dell’uso del casco per i minori di diciotto anni. La circolazione dei monopattini elettrici, per effetto dell’equiparazione ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni relative all’omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura, copertura assicurativa. Per circolare su strada, però, devono rispondere a specifiche caratteristiche:
- avere un motore elettrico di potenza nominale continuativa non superiore a 0,50 kW (500 watt);
- non essere dotati di posto a sedere per l’utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest’ultimo con postura in piedi;
- essere dotati di limitatore di velocità che non consenta di superare i 25 Km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
- essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche;
- riportare la marcatura «CE»;
- avere i componenti specifici per i monopattini elettrici;
- da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive ed in mancanza non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
A titolo esaustivo si riportano per intero le leggi e i decreti sopra indicati al fine di poter approfondire nei dettagli la normativa attualmente in vigore per un uso corretto e consapevole dei mezzi di micromobilità elettrica.
Scarica in pdf il Decreto Ministeriale 229 del 4 giugno 2019 (GU n.162 del 12 luglio 2019): MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 giugno 2019
Scarica in pdf Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di interesse l’art. 1 comma 75): LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160.
Scarica in pdf la circolare esplicativa della Polizia Stradale del 9 marzo 2020 – Ministero degli Interni: Ministero dell’Interno circolazione su strada dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica circolare_n._300-A-1974-20-104-5_del_9_marzo_2020
Link che illustra le FAQ (Frequently Asked Questions) sul Bonus Mobilità del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: https://www.minambiente.it/bonus-mobilita
Per eventuale assistenza legale sul Codice della Strada e sull’uso dei veicoli di micromobilità elettrica può contattare lo studio al seguente link: https://www.molegale.it/contatti/