In tema di violazione al codice della strada, il verbale dell’accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, l’attestazione della verifica che l’apparecchio da adoperare per l’esecuzione del cd. “alcooltest” è stato preventivamente sottoposto alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile corretta calibratura; l’onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. (Ordinanza n. 1921 del 2019).
Scarica in pdf in l’ordinanza della Cassazione sezione Sesta Civile n. 1921 del 24/01/2019: Ordinanza Corte di Cassazione 1921 del 024 gennaio 2019_no-index