Qualora la richiesta della Polizia stradale avesse bisogno di essere seguita dal consenso dell’interessato per poter condurre all’acquisizione dei dati concernenti il tasso alcolemico, la norma lo avrebbe previsto in modo esplicito. Al contrario, la sola condizione posta dall’art. 186, comma 5 (e dall’art. 187, comma 3), è quella sopra ricordata, dell’essere in presenza di “conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche”. Sicché, come questa Corte ha già ampiamente argomentato (sez. 4, n. 15708 del 18/12/2012), ai fini dell’applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 5, la richiesta della p.g. di accertamento del tasso alcolemico di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche può legittimamente essere l’unica causa di tale accertamento e non richiede uno specifico consenso nell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento (sez. 4, n. 37395 del 29/05/2014).
Pertanto per gli accertamenti medico-sanitari di cui all’art. 186, comma 5, cds non occorre il consenso dell’interessato, essendo la ratio della norma unicamente quello di acquisire dati utili a verificare la sussistenza di uno stato di ebbrezza alcolica del conducente coinvolto in un incidente stradale. (Corte di Cassazione sentenza n. 15329/2016).
Link della sentenza della Cassazione: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=.%2F20160414%2Fsnpen%40s40%40a2016%40n15329%40tS.clean.pdf