Il diritto di prelazione ereditaria è disciplinato dell’articolo 732 del Codice Civile che dispone che il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria. Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali. La Corte di Cassazione Corte si era già espressa precedentemente sul tema con la sentenza n.310 del 1999, dove indicò che il coerede può rinunziare al diritto di prelazione riconosciutogli dall’art. 732 c.c. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell’alienazione della quota (o di parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un’alienazione progettata genericamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorità. In questa direzione, si è anche riconosciuto che solo quella preventiva è una rinunzia in senso tipico, in quanto l’altra, essendo manifestata dopo la notifica della proposta, si risolve piuttosto nel mancato esercizio del diritto di prelazione.
Pertanto l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ammette una rinunzia alla prelazione anche prima di ricevere una proposta, correttamente escludendo l’invalidità della rinuncia al diritto di prelazione e a ricevere la stessa denuntiatio senza che fossero precisamente note le condizioni della alienazione, ma nella consapevolezza che il destinatario della cessione delle quote sarebbe stato un terzo.
E poiché , correttamente la Corte d’appello ha escluso che la mancata nomina del terzo nei tre giorni di cui all’art. 1402 c.c. determinasse l’inefficacia o la caducazione della rinuncia, essendo priva di fondamento la tesi – da cui muove la censura – secondo cui “ai fini della validità della rinunzia alla prelazione ex art. 732 c.c.” sarebbe “necessaria la individuazione (quanto più sollecita possibile) del terzo acquirente, pena la nullità della rinunzia per indeterminatezza dell’oggetto”.
Quanto sopra indicato è stato recentemente sancito dalla Corte di Cassazione Civile, sez. II, sentenza n° 16314 del 2016.