La Corte di Cassazione recentemente, con l’ordinanza n. 21306 del 5 ottobre 2020 in diritto del lavoro, ha confermato che è possibile ridurre l’ambito di applicazione della procedura collettiva di riduzione di personale ai soli addetti ad un settore o un reparto a condizione che ciò venga specificatamente detto, con spiegazione esaustiva delle ragioni, nella lettera con la quale si apre l’iter procedurale. Essa ha lo scopo di facilitare l’esame nel merito delle organizzazioni sindacali destinatarie della nota. La Cassazione infatti indica che in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata (Cass. nn. 203, 4678 e 21476 del 2015, Cass. n. 2429 e 22655 del 2012, Cass. n. 9711 del 2011). Ben può quindi il datore di lavoro circoscrivere ad una unità produttiva la platea dei lavoratori da licenziare ma deve indicarenella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti. Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali (cfr. Cass. n. 4678 del 2015 cit.).
Nel caso specifico preso in esame dalla Cassazione ha ritenuti illegittimi i licenziamenti in quanto l’intenzione del datore di lavoro era stata espressa nella lettera di apertura della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991, in modo alquanto generico.
Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione sez. Lavoro n. 21306 del 5 ottobre 2020: Corte di Cassazione ordinanza n. 21306 delm 2020
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