I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”.
Il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. A prevederlo espressamente è l’articolo 50 e 51 testo del maxiemendamento Cirinnà.
Il contratto di convivenza offre anche alle coppie eterosessuali, oltre a quelle omosessuali, una interessante modalità di gestire il rapporto dal punto di vista dei diritti, dei doveri, delle questioni patrimoniali, con una maggiore flessibilità.
Un contratto di convivenza consente di regolarizzare le questioni economiche e patrimoniali del rapporto, anche per il caso di rottura del legame o di scomparsa prematura di uno dei partner. Possono stipulare il contratto i conviventi di fatto, non coniugati, che abbiano intenzione di intraprendere un rapporto stabile e duraturo di convivenza.