Le criptovalute (valute virtuali) e il bitcoin costituiscono un impressionante e dirompente successo tecnico e tecnologico; venendo principalmente utilizzate su internet attraverso circuiti esterni al sistema bancario, si sono poste come alternativa ai tradizionali sistemi di pagamento e di riserva di valore. Pur essendo questi sistemi di scambio ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, la capitalizzazione di mercato delle Criptovalute ha superato i 600 miliardi di USD a dicembre 2017.
In questi giorni il Governo italiano per censire e comprendere nei sui diversi aspetti il fenomeno delle valute virtuali ha stilato uno schema di decreto ministeriale che fino al 16 febbraio 2018 è stato in consultazione pubblica sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Governo ha già previsto nel decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 (che ha rafforzato la normativa italiana antiriciclaggio) che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale debbano assolvere agli obblighi antiriciclaggio per evitare che le transazioni effettuate con le cripto valute possano essere utilizzate per fini illegali.
Lo schema di decreto disciplina le modalità con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la loro operatività. Sono inclusi nell’obbligo di comunicazione anche gli operatori commerciali che accettano le valute virtuali quale corrispettivo di qualsivoglia prestazione avente ad oggetto beni, servizi o altre utilità. L’iniziativa mira a realizzare una prima rilevazione sistematica del fenomeno, a partire dalla consistenza numerica degli operatori del settore che, a regime, dovranno ad iscriversi in uno speciale registro tenuto dall’OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori, per poter esercitare la loro attività sul territorio nazionale. I prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, già operativi nel territorio della Repubblica italiana alla data di entrata in vigore del decreto, effettueranno la comunicazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del nuovo decreto. La comunicazione sarà trasmessa con posta elettronica certificata, inviando il formulario indicato all’allegato 1 del decreto stesso (guarda l’allegato a questo articolo). A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza dei termini previsti, il Ministero dell’economia e delle finanze inoltra tempestivamente alla Guardia di finanza i dati e le informazioni inerenti i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.
La previsione di obblighi e cautele a carico dei prestatori di servizi relativi alle valute virtuali è coerente con le più stringenti regole dettate dalla V direttiva Ue antiriciclaggio, ormai prossima alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunità europea, di cui l’Italia ha di fatto anticipato l’adozione prevedendo già dal 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90), norme più rigorose in materia di prevenzione dei reati finanziari. Sempre l’OAM sarà incaricato di tenere anche un altro nuovo registro, quello dei compro-oro, dando attuazione alla regolamentazione del settore introdotta dal già citato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92. Il Dipartimento del Tesoro ha ultimato l’istruttoria del decreto ministeriale recante le specifiche tecniche di alimentazione del registro che quindi dovrà essere avviato nei 3 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto. Bisogna capire adesso se questa iniziativa verrà posta al termine visto il voto incombente delle elezioni politipiche.
Scarica in pdf la bozza del decreto e il modulo di comunicazione al Ministrero dell’Economia e delle finanze dell’esercizio, sul territorio nazionale, dell’attività di prestatore di servizi all’utilizzo di valuta virtuale: bozza DM prestatori valuta virtuale