Il decreto ingiuntivo e’ un documento emesso dal giudice che “ingiunge” (impone) al debitore di pagare il debito (più spese) entro un termine di scadenza. In caso di mancata risoluzione alla scadenza del termine previsto, il creditore sarà in grado di procedere con il pignoramento. I requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo sono indicati dall’art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità), nel quale sono espressamente stabiliti gli elementi essenziali che possono dar luogo a tale tipo di tutela:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

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