Il Tribunale di Vallo della Lucania (SA), ufficio GIP, nella sentenza n. 22 del 24 febbraio 2016 ha affermato che “nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori sulla bacheca di un gruppo costituito presso il noto social network “Facebook” va esclusa la responsabilità a livello concorsuale degli amministratori del gruppo qualora gli stessi non siano in grado di operare un controllo preventivo sulle affermazioni che gli utenti immettono in rete”.

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