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Diritti all’oblio e diritto di cronaca: quali sono i parametri per individuare chi prevale

In tema di riservatezza, dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.d. “Carta di Nizza”), si ricava che il diritto all’obliopuò subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza dei seguenti presupposti:

1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;

2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine;

3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese;

4) le modalità impiegate perottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.

obblio e diritto di cronacaIn assenza di tali presupposti, la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare, pertanto, la violazione del fondamentale diritto all’oblio, come configurato dalle disposizioni normative e dai principi giurisprudenziali suesposti.

Tutto ciò premesso, è del tutto evidente che i suindicati parametri, in presenza dei quali soltanto può legittimamente affermarsi la prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all’oblio, devono ritenersi senz’altro assenti nel caso di specie.

Quanto sopra è quanto la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 (Presidente: F. Tirelli e Relatore: A. Valitutti) ha deciso su una lite di un noto cantante nei confronti di una importante stazione radiotelevisiva.

 

Scarica in pdf l’ordinanza n. 6919 del 2018 della Corte di Cassazione Prima Civile: Ordinanza Cassazione n. 6919 del 2018

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