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Diritto amministrativo: misure compensative e bocciatura dell’alunno affetto da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA)

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha esaminato nell’ottobre 2018 la mancata ammissione alla classe superiore di un alunno con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) a cui non erano state date le misure compensative previste in questi casi.

Il TAR ha infatti dichiarato illegittimo il giudizio di non ammissione alla terza classe della scuola secondaria di primo grado di un alunno affetto da disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) debitamente certificato, ove l’Istituto non abbia predisposto misure compensative volte a consentire l’acquisizione di un livello di apprendimento sufficiente.

avvocato per tutela legale DSA studio legaleHa chiarito il Tar del Lazio che l’art. 6, d.m. n. 5669 del 2011 impone che le istituzioni scolastiche adottino modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di mostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare.

Ha aggiunto che compete all’istituzione scolastica, a fronte di una diagnosi specialistica di DSA, individuare in concreto quali siano le predette misure compensative non potendo demandare siffatto incombente alla struttura sanitaria.

 

Lo studio MOLEGALE offre un servizio di consulenza legale per la tutela dei diritti delle persone DSA e BES (bisogni educativi speciali).

Effettua consulenza legali per:

– D.S.A. – legge 170/2010 e successive Linee Guida  (PDP – da parte dell’Istituto scolastico, mancata attuazione del PDP);

– B.E.S. – direttiva del 27.12.2012 quando uno studente manifesta bisogni educativi speciali;

– ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per bocciature, non ammissione agli esami o test universitari;

– ricorsi indennità di frequenza.

 

Scarica in pdf la sentenza del TAR del Lazio sez. III bis, 3 ottobre 2018, n. 9720 – Pres. Savoia, Est. Graziano: sentenza TAR del Lazio n. 9720 del 2018

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