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Le Sezioni Unite Civili decidendo, su questione di contrasto, hanno affermato che nelle controversie soggette al regime normativo antecedente l’entrata in vigore del T.U. n. 327 del 2001, nelle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno 2003, nel caso in cui al decreto di esproprio validamente emesso – idoneo a far acquisire al beneficiario dell’espropriazione la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile – non segua l’immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell’ “animus possidendi” in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto sul bene – se egli continui ad occuparlo – si configura come una mera detenzione, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio, invocabile a suo favore «ad usucapionem», necessita di un atto di “interversio possessionis” da esercitare in partecipata contrapposizione al nuovo proprietario, dal quale sia consentito desumere che egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, restando fermo il diritto dell’espropriato di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.

Scarica la sentenza della Corte di Cassazione n. 651 del 12/01/2023: Cassazione sentenza n. 651 del 12:01:2023

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