Di recente il Tribunale di Bari ha esaminato un caso di una lavoratrice (incarico in azienda di segretaria) che aveva installato sul cellulare aziendale l’applicazione Facebook associata a un profilo personale. Nel caso specifico la lavoratrice non solo aveva indebitamente installato Fb privato sul telefono aziendale, utilizzandolo anche per conversazioni private durante le ore di lavoro ma, soprattutto, aveva fornito via Facebook nominativi e numeri di telefono di promotori utili alle imprese concorrenti.
Con sentenza n. 2636 del 10 giugno 2019 il Tribunale di Bari ha affermato che costituisce grave illecito disciplinare, tale la giustificare il licenziamento per giusta causa il comportamento del dipendente che, oltre ad installare indebitamente un profilo Facebook sul telefono aziendale e ad impiegare tale dispositivo per intrattenere frequenti e numerose conversazioni private durante le ore di lavoro, riveli informazioni e notizie riservate riguardanti l’impresa ad aziende concorrenti dirette, che possano anche solo potenzialmente agevolare l’attività di imprese rivali. La condotta è così grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Viene, infatti, leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario col datore di lavoro e la relativa aspettativa sul futuro esatto adempimento della prestazione lavorativa.
Di nuovo abbiamo che questa sentenza ha preso in esame l’uso degli screenshot della messaggistica Facebook, che sono stati prodotti in udienza dall’azienda e ritenuti utilizzabili dal Tribunale, seppur in assenza di apposita informativa o comunicazione alla lavoratrice.
Il datore di lavoro può controllare i computer e gli strumenti elettronici aziendali infettati da virus per motivi di sicurezza. Se nel corso dei controlli vengono scoperti accessi a siti non attinenti all’attività lavorativa, può scattare la contestazione disciplinare. A rafforzare tali tesi, secondo la recente sentenza della Corte di appello di Roma n. 1331 del 22 marzo 2019, il datore di lavoro può produrre in giudizio i dati acquisiti dal controllo dei dispositivi elettronici aziendali per la finalità di difesa in giudizio.
Nel caso specifico del Tribunale di Bari l’azienda in sede di giudizio ha prodotto gli screenshot delle chat, che sono state accettate dal Giudice e ritenute utili per la giusta causa di licenziamento. Il comportamento del lavoratore dipendente, difatti, ha fatto venir meno il rapporto di fiducia, da cui la interruzione del rapporto di lavoro (licenziamento).
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