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Diritto del lavoro: infortunio in itinere occorso dopo la fruizione di un permesso personale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18659 del 8 settembre 2020, ha preso in esame il caso di un risarcimento agli eredi per la morte di un lavoratore deceduto a causa di un sinistro stradale mentre, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali, tornava da casa sul luogo di lavoro.

diritto del lavoro incidengte in itinere avvocato studio legaleLa Cassazione ha affermato, che l’art. 2, comma 3, del T.U. 1124/1965 tutela il rischio generico cui è esposto qualsiasi lavoratore durante il compimento del normale percorso casa – luogo di lavoro. Infatti la Cassazione non condivide l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe EX SE il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro. L’unica condizione che fa venire meno la tutela INAIL per gli infortuni in itinere è la condotta del dipendente che, per ragioni indipendenti da cause di servizio, decide di interrompere il normale percorso deviando arbitrariamente (così detto rischio elettivo). Il rischio elettivo al fine di escludere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere va circoscritto al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerte al c.d. percorso normale casa e lavoro. Pertanto, il rischio elettivo non può certamente dirsi inquadrato dalla circostanza che il rientro sul luogo di lavoro sia avvenuto a seguito di un permesso per motivi familiari, non essendo interrotto il nesso rispetto all’attività lavorativa. La fruizione del permesso concretizza, infatti, una sospensione dell’attività che, sul piano ontologico, non differisce dalle pause o dai riposi tra un turno di lavoro e quello successivo: situazioni entrambe soggette a copertura INAIL.

Per quanto sopra indicato, La Corte di Cassazione con l’Ordinanza in epigrafe, accoglie il ricorso degli eredi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione sez. Lavoro n. 18659 del 2020: Cassazione ordinanza n. 18659 del 2020

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