Di recente in tema di risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro ha affermato, dando seguito a quanto stabilito dalla Corte di giustizia U.E. con la sentenza 25 giugno 2020, cause riunite C-762/18 e C-37/19, che, nell’intervallo temporale tra la data di licenziamento e quella di reintegrazione, il lavoratore ha diritto a vedersi corrispondere anche l’indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività non godute, atteso che il diritto alle ferie, previsto dall’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla dir. 2003/88/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia, non può essere subordinato all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa qualora tale svolgimento sia impedito da fattori imprevedibili ed estranei alla volontà del lavoratore, tra cui rientra l’iniziativa del datore di lavoro, rivelatasi poi illegittima.
Con la recente sentenza n. 6319 del 08/03/2021, dunque, il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego (visto che è inaspettato e svincolato dalla volontà del dipendente), deve essere equiparato, ai fini della determinazione del diritto alle ferie annuali, ad un periodo di lavoro effettivo.
Su tali presupposti indicati in epigrafe, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, affermando la debenza delle somme ingiunte.
Scarica in pdf la sentenza n. 6319 del 08 Marzo 2021, della Corte di Cassazione Sez. Lavoro: Corte di Cassazione sentenza n. 6319 del 2021
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