L’eliminazione della sanzione disciplinare, con evidente carattere di retroattività, rende del tutto ingiustificata la sistematica riduzione delle valutazioni concernente le 21 voci che, in assenza di altri elementi concreti risultante dagli atti, ben potrebbero essere state indotte, in modo perciò fuorviante, da tale elemento. Pertanto l’abbassamento delle note caratteristiche (scheda valutativa e rapporto informativo) devono essere adeguatamente motivate e le sanzioni disciplinari annullate non lo giustificano. Occorre comunque riscontrare se nel caso concreto le valutazioni effettuate siano caratterizzate da un eccesso di potere ove non sussista nessun elemento nuovo tale da giustificare una diversa valutazione. Ciò con particolare riferimento a quelle valutazioni che attengono a caratteristiche consolidate in una persona quali le qualità morali e di carattere e le qualità culturali ed intellettuali. (Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sezione Prima- N. 00602/2013 REG.PROV.COLL del 2013).
Scarica in pdf la sentenza del TAR della Regione per l’Emilia Romagna n. 0060 del 2013): sentenza del TAR Emilia Romagna n 0062 del 2013