L’uso di sostanze stupefacenti da parte del personale militare, può determinare la rimozione dal grado; non privando il soggetto dello status di militare, ma collocandolo al grado più basso della gerarchia il medesimo, non comporta, di per sé, la cessazione dal servizio anche se talune volte può incorrere nella non idoneità al servizio militare con conseguente sanzione di proscioglimento.
A Marzo 2020 il Consiglio di Stato ha esaminato un caso di un tecnico elicotterista della Guardia di Finanza, che aveva impugnato la sanzione disciplinare di stato determinata dal Comandante Generale della Guardia di Finanza nel 2001, con la quale è stata a lui irrogata la perdita del grado per rimozione. Il militare avverso il provvedimento del Comandante Generale, aveva presentato ricorso al TAR di Roma. Il TAR di Roma, Sezione II, dopo aver respinto l’istanza cautelare, ne rispingeva anche il ricorso. Avverso la sentenza del TAR, il militare ha presentato appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario.
Il Consiglio di Stato nell’esaminare la vicenda indica che l’assunzione di stupefacenti da parte del militare è elemento che da solo giustifica e rende legittimo il provvedimento di perdita del grado per rimozione in ragione della sua specifica valenza dequalificante da un punto di vista sia psicofisico che morale (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 6098).
Del resto, per un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza tenere un comportamento come quello oggetto di contestazione è condotta inammissibile perché, ponendosi in conflitto con uno specifico dovere istituzionale, costituisce una violazione degli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza e rende irrilevante qualunque considerazione circa l’irrilevanza penale del fatto, l’asserita mancanza di ripercussione sociale, i positivi precedenti dell’incolpato, ma giustifica la sanzione espulsiva ai sensi dell’art. 40 n. 6, l. 3 agosto 1961, n. 833, a detta del quale il militare di truppa incorre nella perdita del grado quando è stato rimosso per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3736). Per quanto sopra indicato, il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 3 marzo 2020, n. 1558 respinge l’appello e conferma la perdita del grado al militare in epigrafe.
Scarica in pdf la sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2020, n. 1558: Consiglio di Stato sentenza n. 1558 del 2020
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