L’articolo 1 del disegno di legge n. 1267 in materia di sicurezza nella pratica degli sport Invernali, prevede delle modificazioni all’articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, volte ad estendere a tutti gli utenti l’obbligo di utilizzo del casco protettivo e non solo ai minori di anni quattordici, al fine di rafforzare le misure di prevenzione. Chiunque violi le disposizioni sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore di anni quattordici, della violazione risponde chi è tenuto alla sorveglianza sul minore.
Il disegno legge prevede che gli sciatori e i frequentatori delle aree sciabili devono osservare un comportamento specifico di prudenza, diligenza, perizia ed attenzione affinché, in relazione alle proprie capacità, alle caratteristiche della pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza, alle condizioni meteorologiche e alla situazione ambientale, non arrechino danni e costituiscano pericolo per l’incolumità altrui. I gestori delle aree sciabili attrezzate, sono responsabili ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile della regolarità e dell’esercizio delle piste insistenti sulle medesime aree e devono essere in possesso di apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni, ad essi imputabili, derivanti agli utenti e ai terzi in correlazione con l’uso delle piste. Il possesso della polizza assicurativa è condizione necessaria per l’apertura dell’impianto e della sua fruizione.
Il disegno di legge è stato assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato che in settimana (24 e 25 gennaio 2017) ha effettuato una serie di audizioni sul tema.
Link per seguire la trattazione del ddl in Commissione del Senato: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/comm/44475_comm.htm