Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3015/2018 del il 7 febbraio 2018, si è occupata di una questione relativa al diritto dell’ex coniuge all’assegno di divorzio, attestando che non ha diritto all’aumento del suddetto assegno l’ex coniuge che si dimette volontariamente dal lavoro sena alcuna costrizione (aveva rinunciato a una carriera allettante, accettato un lavoro part-time per poi licenziarsi), in quanto il tenore di vita matrimoniale non è più parametro di riferimento, mentre è necessario verificare il raggiungimento dell’indipendenza ed autosufficienza economica. Indipendenza o autosufficienza economica intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa.
In particolare nell’ordinanza in epigrafe la Cassazione ha definito che la conservazione del tenore di vita matrimoniale, richiamato dalla ricorrente (ex moglie) a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce più un parametro di riferimento utilizzabile né ai fini del giudizio sull’an debeatur né a quello sul quantum debeatur, la cui determinazione è finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica (Corte di Cassazione nn. 11504, 15481, 20525, 23602, 25327 del 2017).
A giustificare l’attribuzione dell’assegno non è, quindi, di per sé lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, né il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, ma la mancanza dell’indipendenza o autosufficienza economica, di uno dei coniugi intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa. Quest’ultimo parametro va apprezzato con la necessaria elasticità e opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà aver riguardo alle indicazioni economiche provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete ad essa rapportando le proprie scelte valutative censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c. .
Come si è potuto vedere con l’ordinanza in oggetto, la Cassazione ha ribadito come il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non è più un parametro di riferimento dopo la sentenza n. 11504/2017, ma adesso l’assegno all’ex spetta solo se questi non è in grado di svolgere un’esistenza autonoma e dignitosa.
Scarica in pdf l’Ordinanza della Corte di Cassazione Sesto Sezione Civile n. 3015 del 2018: Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3015 del 2018